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Nuove disposizioni in materia di lavoro

Legge 203/2024 e indicazioni INL

Indice

Premessa

I documenti riguardano la Legge n. 203/2024 sulle disposizioni in materia di lavoro, entrata in vigore il 12 gennaio 2025. La legge apporta numerose modifiche al Decreto Legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro, comprese modifiche alla sorveglianza sanitaria e all’utilizzo di locali sotterranei. Una nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce indicazioni operative sulla nuova legge, chiarendo aspetti relativi a ricorsi, comunicazioni obbligatorie e altre disposizioni. Infine, un documento dell’INL dettaglia le modifiche introdotte dalla Legge 203/2024, focalizzandosi su aspetti di vigilanza e sicurezza.

Quali modifiche principali introduce la Legge 203/2024 al lavoro italiano?

La Legge 13 dicembre 2024, n. 203, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2024 ed entrata in vigore il 12 gennaio 2025, introduce diverse modifiche al diritto del lavoro italiano. Le modifiche più significative introdotte dalla Legge 203/2024 sono:

  • Sorveglianza Sanitaria: Viene modificato l’articolo 41 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) in materia di sorveglianza sanitaria. Tra le novità, la visita medica preventiva preassuntiva diventa una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva; viene eliminata la possibilità per il datore di lavoro di scegliere se far svolgere la visita preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale; il medico competente, nella prescrizione di esami ritenuti necessari in sede di visita preventiva, deve tenere conto delle risultanze degli stessi esami e indagini già effettuati dal lavoratore; l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni sussiste solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente.
  • Ricorso contro il giudizio del medico competente: La competenza per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente passa dall’ “organo di vigilanza” all’azienda sanitaria locale.
  • Utilizzo dei locali sotterranei: Viene modificato l’articolo 65 del Decreto Legislativo n. 81/2008, consentendo l’uso di locali sotterranei chiusi quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, a condizione che siano rispettati i requisiti dell’allegato IV e le idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. Il datore di lavoro deve comunicare l’utilizzo di tali locali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite PEC, allegando la documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti.
  • Tessere di riconoscimento nei cantieri edili: Viene abrogato l’obbligo per i datori di lavoro di munire il personale occupato nei cantieri edili di apposita tessera di riconoscimento.
  • Sospensione della cassa integrazione: L’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 148/2015 viene modificato, stabilendo che il lavoratore che svolge attività lavorativa subordinata o autonoma durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale se non ha comunicato preventivamente all’INPS lo svolgimento dell’attività lavorativa.
  • Somministrazione di lavoro: Vengono apportate modifiche al Decreto Legislativo n. 81/2015 in materia di somministrazione di lavoro, tra cui l’abrogazione del limite di 24 mesi per l’impiego dello stesso lavoratore somministrato a tempo determinato e l’esclusione dai limiti quantitativi di somministrazione a tempo determinato di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
  • Attività stagionali: Viene fornita un’interpretazione autentica della definizione di attività stagionali escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2015, confermando che rientrano in tale categoria anche le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa.
  • Periodo di prova: L’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 104/2022 viene integrato, stabilendo che la durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato è di un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario. La durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti di durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni per quelli di durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.
  • Comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile: L’articolo 23 della Legge n. 81/2017 viene modificato, fissando a cinque giorni dalla data di avvio del periodo di lavoro agile il termine per la comunicazione dei nominativi dei lavoratori al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  • Regime forfetario: Viene modificata la causa ostativa all’applicazione del regime forfetario prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della Legge n. 190/2014, consentendo l’accesso al regime ai professionisti iscritti in albi o registri che esercitano attività libero-professionali in favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, a seguito di contestuale assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato.
  • Apprendistato duale: L’articolo 43 del Decreto Legislativo n. 81/2015 viene modificato, prevedendo la possibilità di trasformare il contratto di apprendistato duale in apprendistato professionalizzante o in apprendistato di alta formazione e di ricerca.
  • Risoluzione del rapporto di lavoro: L’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 151/2015 viene integrato, introducendo la disciplina delle “dimissioni di fatto”, prevedendo che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o superiore a 15 giorni, il datore di lavoro deve darne comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina delle dimissioni on-line.
  • Conciliazione in materia di lavoro: L’articolo 20 della Legge 203/2024 prevede che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro possano svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.

La Legge 203/2024 introduce quindi una serie di importanti novità che impattano su diversi aspetti del lavoro in Italia, con l’obiettivo di semplificare le procedure, migliorare la sicurezza sul lavoro e promuovere forme di lavoro flessibili.

Quali articoli del D.Lgs. n. 81/2008 sono modificati dalla Legge 203/2024?

La Legge 203/2024 modifica i seguenti articoli del D.Lgs. n. 81/2008:

  • Articolo 14-bis: viene introdotto questo nuovo articolo che prevede la comunicazione annuale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • Articolo 38: viene aggiunto il comma 4-bis che prevede la verifica periodica da parte del Ministero della Salute del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell’elenco dei medici competenti.
  • Articolo 41: viene modificato l’articolo sulla sorveglianza sanitaria, introducendo diverse novità, tra cui la visita medica preventiva in fase preassuntiva come modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva, l’obbligo per il medico competente di tenere conto degli esami già effettuati dal lavoratore e l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni solo se ritenuta necessaria dal medico competente.
  • Articolo 65: viene modificato l’articolo in materia di destinazione al lavoro di locali sotterranei o semisotterranei, consentendone l’uso a determinate condizioni.
  • Articolo 304: viene modificato il comma 1, lettera b), abrogando l’obbligo di tessera di riconoscimento per i lavoratori nei cantieri edili.

La Legge 203/2024 apporta quindi modifiche significative al D.Lgs. n. 81/2008, intervenendo su diversi aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.

Quali articoli del D.Lgs. n. 148/2015 sono modificati?

La Legge 203/2024 modifica l’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015, che disciplina la compatibilità dello svolgimento di attività lavorativa con i trattamenti di integrazione salariale. Le modifiche introdotte prevedono che:

  • il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate;
  • il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all’INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa in questione;
  • le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 sono valide al fine dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione.

Cosa stabilisce l’articolo 6 della Legge 203/2024 riguardo alla cassa integrazione?

L’articolo 6 della Legge 203/2024 introduce modifiche all’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015, che disciplina la compatibilità dello svolgimento di attività lavorativa con i trattamenti di integrazione salariale. In particolare, l’articolo 6 stabilisce che:

  • il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate;
  • il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento dell’attività in questione;
  • le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 sono valide al fine dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione previsto dalla medesima disposizione.

Cosa stabilisce l’articolo 14 della Legge 203/2024 sul lavoro agile?

L’articolo 14 della Legge 203/2024, modificando l’articolo 23, comma 1, della Legge n. 81/2017, fissa il termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile. La disposizione prevede che il datore di lavoro sia tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
Prima di questa modifica, la Legge n. 81/2017 non prevedeva espressamente un termine per tali comunicazioni obbligatorie. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si era già espresso in modo analogo a quanto previsto dalla nuova disposizione con una specifica FAQ pubblicata sul proprio sito istituzionale.

Quando entra in vigore la Legge 203/2024?

La Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (“Disposizioni in materia di lavoro”) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2024 ed è entrata in vigore il 12 gennaio 2025.

Qual è la nuova disciplina del periodo di prova secondo la Legge 203/2024?

La Legge 203/2024 interviene sulla disciplina del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato, integrando l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2022.

La nuova disciplina, salvo disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, prevede che:

  • la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro;
  • in ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.

Si ricorda che, in caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.

Le modifiche apportate dall’articolo 41 della Legge 203/2024.

L’articolo 41 della Legge 203/2024 non apporta modifiche in quanto non esiste. La Legge 203/2024 è composta da soli 34 articoli come riportato nella fonte. Le modifiche all’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) sono introdotte dall’articolo 1 della Legge 203/2024.

Tra le principali modifiche all’articolo 41 introdotte dall’articolo 1 della Legge 203/2024 vi sono:

  • La visita medica preventiva in fase preassuntiva diventa una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva.
  • Viene eliminata la possibilità per il datore di lavoro di scegliere se far svolgere la visita preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale.
  • Il medico competente, nella prescrizione di esami ritenuti necessari in sede di visita preventiva, deve tenere conto delle risultanze degli stessi esami e indagini già effettuati dal lavoratore.
  • L’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni sussiste solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente.
  • La competenza per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente passa dall'”organo di vigilanza” all’azienda sanitaria locale.

L’articolo 1 della Legge 203/2024 introduce anche modifiche all’articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008, aggiungendo il comma 4-bis, che prevede la verifica periodica da parte del Ministero della Salute del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell’elenco dei medici competenti.

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