collegatolavoro

Novità dal Parlamento: Facciamo il punto sulla Legge 203/2024 per il Lavoro Pubblico

Indice

Care colleghe e cari colleghi,

vogliamo tenervi aggiornati sulle ultime novità legislative che riguardano il nostro mondo del lavoro. La recente Legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante “Disposizioni in materia di lavoro“, introduce diverse modifiche che impattano, direttamente o indirettamente, anche sulle nostre condizioni di lavoro e sui nostri diritti.
Analizziamo insieme i punti più rilevanti per noi:

Un Focus sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

La legge interviene sul decreto legislativo 81/2008, il testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Tra le novità, segnaliamo:

  • La Commissione per gli interpelli presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali viene ridefinita nella sua composizione, includendo rappresentanti del Ministero della Salute e delle Regioni/Province Autonome, con una significativa presenza di profili giuridici. Questo organismo è cruciale per fornire chiarimenti sull’applicazione della normativa in materia di sicurezza. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.
  • Viene introdotto l’obbligo per il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di presentare annualmente alle Camere una relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, entro il 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all’anno precedente. Questa relazione dovrà analizzare l’anno precedente, indicare gli interventi necessari per migliorare le condizioni di salute e sicurezza e delineare i programmi legislativi futuri. Questo rappresenta un importante strumento di trasparenza e di pressione politica per migliorare la nostra sicurezza. Le Camere potranno adottare atti di indirizzo al Governo in merito.
  • Per i medici competenti, viene rafforzato il controllo sul mantenimento dei requisiti professionali attraverso la verifica periodica dei crediti formativi ECM da parte del Ministero della Salute, utilizzando i dati dell’anagrafe nazionale.
  • Vengono apportate modifiche alle visite mediche previste dall’articolo 41, con la possibilità di effettuare visite preventive anche in fase preassuntiva e con nuove disposizioni sulla valutazione di necessità di ulteriori visite dopo assenze prolungate superiori a sessanta giorni continuativi, qualora ritenuto necessario dal medico competente. Il medico competente dovrà esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica anche qualora non ritenga necessaria una visita. Si introduce inoltre la possibilità per il medico competente di tener conto degli esami già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in suo possesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), per evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile con le finalità della visita preventiva. Il riferimento all’anno 2009 nel comma 4-bis dell’articolo 41 è sostituito con 2024. La comunicazione all’azienda sanitaria locale sostituisce quella all’organo di vigilanza nel comma 9 dell’articolo 41.
  • Le comunicazioni relative all’uso di locali chiusi sotterranei o semisotterranei vengono modificate. In deroga alle disposizioni generali, è consentito l’uso di tali locali se le lavorazioni non producono agenti nocivi e se sono rispettati i requisiti dell’allegato IV e idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. Il datore di lavoro deve comunicare l’uso di tali locali tramite PEC all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti. L’utilizzo è consentito trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, salvo richieste di ulteriori informazioni o espresso divieto da parte dell’INL.

Novità per gli Uffici Stampa Regionali: Riconoscimento dell’Indennità

Una novità specifica riguarda i dipendenti a tempo indeterminato delle regioni, inquadrati nei profili professionali del CCNL Funzioni Locali (triennio 2016-2018) che abbiano prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni negli uffici stampa prima dell’entrata in vigore di tale contratto. La legge prevede la possibilità di riconoscere, in sede di contrattazione collettiva integrativa e nei limiti delle risorse annualmente disponibili nei fondi risorse decentrate, una specifica indennità. Invitiamo le rappresentanze sindacali regionali a farsi parte attiva affinché questa previsione si traduca in un concreto beneficio per i colleghi interessati. Questa disposizione non si applica al personale beneficiario dell’assegno previsto dal comma 5-bis dell’articolo 9 della legge 150/2000.

Lavoro Agile nella PA: Restano Invariati i Termini di Comunicazione

L’articolo 14 interviene sui termini per le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile. È fondamentale sottolineare che, come chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 6 del 27.03.2025, per le Pubbliche Amministrazioni non cambia nulla rispetto al regime previgente. Continueremo ad effettuare le comunicazioni entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione in modalità agile. La nuova tempistica dei cinque giorni riguarda i datori di lavoro privati.

Più Opportunità di Welfare: Adesione alla Gestione Unitara per i Dipendenti Pubblici

L’articolo 27 introduce la possibilità per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica (ex INPDAP), nonché i dipendenti e i pensionati di altri enti e amministrazioni pubbliche iscritti ad altri enti o gestioni previdenziali, che non sono iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 662/1996) di aderirvi in modo permanente, tramite comunicazione all’INPS della volontà di adesione. L’adesione è irrevocabile e le prestazioni potranno essere richieste dopo un anno dall’iscrizione. Questa apertura strutturale offre una nuova opportunità per accedere a importanti forme di welfare.

Rafforzato il Legame Sindacale: Iscrizione per i Pensionati Pubblici

Una significativa novità riguarda la possibilità per i dipendenti pubblici in pensione di iscriversi alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego riconosciute rappresentative dall’ARAN, tramite rilascio di apposita delega all’INPS. Tuttavia, è importante sottolineare che il personale in quiescenza non sarà computato ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali. Questa norma rafforza il legame tra i lavoratori in attività e i pensionati, riconoscendo il ruolo importante che questi ultimi possono continuare a svolgere all’interno delle nostre organizzazioni.

Focus sull’Istruzione: PCTO e Centri per la Famiglia

La legge prevede l’istituzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito di un Albo delle buone pratiche dei PCTO e di un Osservatorio nazionale dedicato a queste attività, con compiti di sostegno al monitoraggio e alla valutazione. Sebbene riguardi primariamente il settore scolastico, un miglioramento della qualità dei percorsi formativi può avere un impatto positivo anche sui futuri lavoratori pubblici. Vengono inoltre previsti interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia, anche con riferimento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Questo è un segnale importante dell’attenzione verso le esigenze delle famiglie dei lavoratori pubblici.

Conclusioni

Come vedete, la Legge 203/2024 introduce diverse novità che meritano la nostra attenzione. Come sempre, il nostro impegno è quello di monitorare l’applicazione di queste norme e di tutelare al meglio i diritti e gli interessi di tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione.

Restiamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.
Un cordiale saluto,
La vostra rappresentanza sindacale.

Tag: Nessun tag

I commenti sono chiusi.