sicurezza sul lavoro

Lavoratore, Preposto, Datore di Lavoro…….

Di chi è la colpa?

Indice

La sentenza di Cassazione

La sentenza di “Cassazione Penale, Sez. 4, 10 giugno 2024, n. 23049 – Infortunio durante la pulizia di un macchinario con la soda caustica. Obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul comportamento del preposto in modo da impedire l’instaurazione di prassi contra legem” ribalta, ancora una volta le decisioni dei giudici.

Fatto

Il procedimento ha ad oggetto un infortunio sul lavoro così ricostruito. In data 28.09.2015 A.A., dipendente dell’azienda agricola di B.B., su richiesta del datore di lavoro, si era recato presso l’orto per svolgere lavori di piantumazione e semina, terminati i quali era rientrato in stabilimento; aveva, indi, contattato il responsabile della cantina, nonché delegato alla sicurezza aziendale D.D., il quale lo aveva invitato a effettuare la pulizia dei macchinari ivi presenti; A.A. aveva diluito in una brocca la soda caustica con acqua e aveva proceduto alla pulizia della coclea; si era diretto verso la macchina diraspatrice, posta in un vano a livello inferiore del piano di calpestio e, nel tentativo di pulire il macchinario, aveva effettuato un movimento incauto ed era scivolato sull’asse di legno posto sopra il macchinario: in conseguenza della caduta, il reagente chimico era entrato in contatto con gli occhi dell’operaio, che aveva cosi riportato le lesioni indicate.

Sentenza di primo grado

la sentenza di primo grado aveva affermato che “nella qualità di titolare della ditta individuale Azienda Agricola C.C. e perciò datore di lavoro, aveva cagionato per colpa al dipendente A.A. lesioni personali gravi consistite in “ustione congiuntivale da sostanza caustica” e indebolimento permanente dell’organo della vista”

Sentenza d’appello

La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza di condanna emessa in data 16 febbraio 2022 dal Tribunale di Palermo, ha assolto B.B. dal reato di cui 590.

Cassazione

la Corte di Appello, nel definire come eccentrica ed imprevedibile la condotta del lavoratore infortunatosi, non ha tenuto conto dei principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Si è, infatti, affermato che è vero che a seguito dell’introduzione del D.Lgs. 626/94 e, poi, del T.U. 81/2008 si è passati dal principio “dell’ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore” al concetto di “area di rischio” (Sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, Pelosi, Rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva: tuttavia, resta, in ogni caso fermo, il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (Sez. 4 n. 21587 del 2007, Pelosi, cit.). All’interno dell’area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4 n. 15124 del 13712/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; Sez. 4 n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, PMT c/ Musso Paolo, Rv. 275017), oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4 n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222). La decisone della Corte d’appello anche in relazione a tale profilo non appare rispettosa dei principi esposti, in quanto il lavoratore si è infortunato mentre stava svolgendo una mansione lavorativa demandatagli: egli non ha attivato un rischio eccentrico, rispetto alla sfera governata dal titolare della posizione di garanzia, ma semmai il rischio tipico di quella sfera.

Conclusioni

Sembra del tutto evidente che il princio ispiratore degli Ermellini sia quello che il Datore di Lavoro, indipendentemente da quello che scrive o dice di aver fatto, ha l’obbligo di verificare ogni fase lavorativa e che non può scaricare le responsabilità sul Preposto riguardo “la culpa in eligendo” e “la culpa in vigilando”

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