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E se mi rifiuto di accettare la nomina di RSPP?

Due sentenze a confronto

Indice

Premessa

I due documenti analizzano sentenze della Cassazione Civile riguardanti il rifiuto di un dipendente di assumere l’incarico di RSPP. Il primo documento, una sentenza del 2006, stabilisce l’incompatibilità tra la funzione di RSPP e quella di RLS, rendendo legittimo il rifiuto del dipendente nel caso specifico. Il secondo documento, un articolo del 2025, commenta una sentenza più recente (2024) che giudica illegittimo il rifiuto di un dipendente di svolgere l’incarico di RSPP, definendolo insubordinazione, a meno che non sia motivato in modo chiaro e specifico. Confrontiamo le due sentenze, evidenziando l’importanza della motivazione del rifiuto e la distinzione tra designazione e delega di funzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Come la giurisprudenza italiana regola i licenziamenti per motivi di sicurezza sul lavoro?

La giurisprudenza italiana affronta la questione dei licenziamenti per motivi di sicurezza sul lavoro con un’attenta analisi delle circostanze specifiche di ciascun caso, bilanciando i diritti del datore di lavoro e dei dipendenti.

Ecco alcuni punti chiave emersi dalla giurisprudenza:

  • Incompatibilità dei Ruoli: La Corte di Cassazione ha stabilito che i ruoli di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono incompatibili. Un datore di lavoro non può obbligare un dipendente che ricopre il ruolo di RLS ad assumere l’incarico di RSPP, e il rifiuto del dipendente in tale situazione è considerato giustificato.
  • Rifiuto dell’Incarico di RSPP: Il rifiuto di un dipendente di assumere l’incarico di RSPP interno può essere legittimo o meno a seconda delle circostanze. La Corte di Cassazione, nel caso della sentenza n. 34553 del 27 dicembre 2024, ha confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente che si era rifiutato di assumere l’incarico di RSPP in modo generico e immotivato, senza fornire spiegazioni chiare e specifiche. La Corte ha considerato questo comportamento come una grave insubordinazione che ha leso il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.
  • Eccezione di Inadempimento: L’articolo 1460 del Codice Civile, che regola l’eccezione di inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, è applicabile anche al rifiuto di un dipendente di assumere l’incarico di RSPP. Il dipendente può rifiutarsi di adempiere a questa obbligazione solo se il datore di lavoro è totalmente inadempiente alle sue obbligazioni, e il rifiuto deve essere esplicitato in modo chiaro e preciso, non con motivazioni generiche.
  • Valutazione del Contesto: La Cassazione sembra suggerire che, nella valutazione della legittimità del rifiuto di un dipendente di assumere l’incarico di RSPP, si debba tenere conto anche di altri fattori, come il carico di lavoro complessivo del dipendente e la presenza di altre mansioni affidategli. Nel caso specifico della sentenza n. 34553/2024, la Corte ha sottolineato che il dipendente era stato sollevato da altre mansioni prima di ricevere la proposta di ricoprire il ruolo di RSPP.
  • Condotta Antisindacale: Imporre a un RLS di assumere l’incarico di RSPP può essere considerato una condotta antisindacale, poiché interferisce con la volontà dei lavoratori espressa nell’elezione del loro rappresentante.

In sintesi, la giurisprudenza italiana evidenzia che il licenziamento per motivi di sicurezza sul lavoro deve essere valutato caso per caso, tenendo conto dei diritti e degli obblighi di entrambe le parti, e applicando i principi di buona fede e correttezza.

Quali furono le conseguenze del rifiuto di A.A. di ricoprire il ruolo di RSPP?

Il rifiuto di A.A. di ricoprire il ruolo di RSPP ha avuto come conseguenza il suo licenziamento per giusta causa.

La Corte d’Appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che il rifiuto di A.A. costituisse una grave insubordinazione, idonea a ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore.

La Corte di Cassazione, a sua volta, ha confermato la legittimità del licenziamento. Nella sentenza n. 34553 del 27 dicembre 2024, la Cassazione ha sottolineato che il rifiuto di A.A. era stato generico e immotivato, non fornendo spiegazioni chiare e specifiche. La motivazione addotta da A.A., “manifesta incompatibilità con lo stesso datore di lavoro”, è stata considerata dalla Corte come una frase generica che non consentiva di valutare la legittimità del suo comportamento.

La Cassazione ha inoltre evidenziato che il rifiuto di adempiere alla propria prestazione, come nel caso di A.A., può essere giustificato solo in caso di totale inadempimento da parte del datore di lavoro. Tuttavia, per poter valutare l’applicabilità dell’eccezione di inadempimento (art. 1460 del Codice Civile), è necessaria una chiara e precisa esplicitazione delle ragioni del rifiuto, cosa che A.A. non ha fatto.

Quali motivi di ricorso ha presentato A.A. in Cassazione?

A.A. ha presentato tre motivi di ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva confermato la legittimità del suo licenziamento per giusta causa.

Il primo motivo di ricorso si basava sulla presunta violazione dell’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, che regola la delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro. A.A. sosteneva che la sua rinuncia all’incarico di RSPP non costituisse insubordinazione, in quanto si trattava di una delega del datore di lavoro che lui non era obbligato ad accettare. La Corte di Cassazione ha ritenuto questo motivo infondato, chiarendo che la designazione di un RSPP non equivale a una delega di funzioni.

Il secondo motivo di ricorso riguardava l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore metalmeccanico. A.A. sosteneva che, anche se fosse stata ravvisabile una condotta di insubordinazione, questa avrebbe dovuto essere considerata lieve e punita con una sanzione conservativa, come previsto dall’art. 9 del CCNL. La Cassazione ha rigettato anche questo motivo, ritenendo che la forma di insubordinazione di A.A. fosse grave e idonea a ledere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.

Il terzo motivo di ricorso riguardava l’interpretazione della lettera di contestazione disciplinare. A.A. sosteneva che la lettera non gli avesse contestato una condotta di insubordinazione. La Cassazione ha rigettato anche questo motivo, ritenendo che la Corte d’Appello avesse correttamente interpretato la lettera di contestazione, considerando il rifiuto di A.A. di assumere l’incarico di RSPP come un atto di insubordinazione.

La Corte di Cassazione ha quindi rigettato integralmente il ricorso di A.A., confermando la legittimità del suo licenziamento.

Quale articolo del codice civile disciplina il rifiuto di adempiere alle obbligazioni contrattuali?

L’articolo del codice civile che disciplina il rifiuto di adempiere alle obbligazioni contrattuali è l’art. 1460, intitolato “Eccezione di inadempimento“.

Questo articolo stabilisce che, nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuna parte può rifiutarsi di adempiere alla propria obbligazione se l’altra parte non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente alla propria.

Tuttavia, il rifiuto di adempiere non è possibile se, considerate le circostanze, è contrario alla buona fede.

Nel caso di A.A., la Corte di Cassazione ha ritenuto che il suo rifiuto di assumere l’incarico di RSPP fosse illegittimo, in quanto non era giustificato da un inadempimento del datore di lavoro e era stato espresso in modo generico, senza una chiara e precisa esplicitazione delle ragioni del rifiuto.

Qual è la posizione della Cassazione riguardo al cumulo delle funzioni di RSPP e RLS?

La Cassazione si è espressa in modo chiaro sulla questione del cumulo delle funzioni di RSPP e RLS, stabilendo che tali ruoli sono incompatibili.

Questa posizione è stata affermata per la prima volta nella sentenza n. 19965 del 15 settembre 2006. In questa sentenza, la Corte ha sottolineato che la concentrazione delle due funzioni nella stessa persona eliminerebbe il sistema di controllo previsto dal D.Lgs. 626/1994 (ora D.Lgs. 81/2008), poiché il controllore e il controllato coinciderebbero.

La Corte ha argomentato che il RSPP, designato dal datore di lavoro, svolge funzioni che rappresentano il datore di lavoro stesso in materia di sicurezza sul lavoro, mentre l’RLS, eletto dai lavoratori, è chiamato a svolgere una funzione di controllo sull’attività del datore di lavoro e del servizio di prevenzione e protezione.

Il principio di incompatibilità tra le funzioni di RSPP e RLS è stato poi recepito dal legislatore nell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 81/2008.

Pertanto, un datore di lavoro non può obbligare un dipendente che ricopre il ruolo di RLS ad assumere l’incarico di RSPP, e il rifiuto del dipendente in tale situazione è considerato giustificato.

Come la Corte d’Appello di Napoli ha interpretato il rifiuto di A.A.?

La Corte d’Appello di Napoli ha interpretato il rifiuto di A.A. di assumere l’incarico di RSPP come una grave forma di insubordinazione, idonea a ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore.

Nella sua sentenza, la Corte d’Appello ha ribaltato la decisione del Tribunale di Nola, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di A.A.. La Corte d’Appello ha ritenuto che A.A. si fosse rifiutato di adempiere a una disposizione aziendale, configurando quindi una grave insubordinazione.

La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sui seguenti punti:

  • Il rifiuto di A.A. non era giustificato da una permalosità del datore di lavoro, come sostenuto in primo grado.
  • La contestazione disciplinare non si riferiva a una frase irriverente, ma al rifiuto di A.A. di adempiere a una disposizione aziendale.
  • La mancata affissione del codice disciplinare era irrilevante in questo contesto.
  • Il licenziamento era stato esplicitamente motivato dalla insubordinazione di A.A.
  • Il licenziamento era da considerarsi tempestivo, essendo stato disposto un mese dopo i fatti e a seguito di una contestazione immediata.

La Corte d’Appello ha quindi concluso che il licenziamento di A.A. per giusta causa fosse legittimo.

In che modo la sentenza del 2006 differisce da quella del 2024 riguardo al rifiuto dell’incarico di RSPP?

Le sentenze del 2006 (Cassazione Civile, Sez. lavoro, 15 settembre 2006, n. 19965) e del 2024 (Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 dicembre 2024, n. 34553) riguardano entrambe il rifiuto di un dipendente di assumere l’incarico di RSPP, ma si differenziano per alcuni aspetti chiave:

  • Motivazione del Rifiuto: Nella sentenza del 2006, il dipendente si era rifiutato di assumere l’incarico di RSPP perché era già stato eletto RLS dai suoi colleghi. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il rifiuto fosse giustificato, in quanto i ruoli di RSPP e RLS sono incompatibili.
    • Nella sentenza del 2024, invece, il dipendente (A.A.) si è rifiutato di assumere l’incarico di RSPP adducendo una generica “manifesta incompatibilità con lo stesso datore di lavoro”. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il rifiuto fosse illegittimo perché generico e immotivato.
  • Conseguenze del Rifiuto: Nella sentenza del 2006, il rifiuto del dipendente è stato considerato legittimo, e quindi il suo licenziamento è stato dichiarato illegittimo.
    • Nella sentenza del 2024, invece, il rifiuto del dipendente (A.A.) è stato considerato illegittimo, e quindi il suo licenziamento per giusta causa è stato confermato.
  • Principi Giuridici: La sentenza del 2006 ha affermato il principio di incompatibilità tra i ruoli di RSPP e RLS, principio che è stato poi recepito dal legislatore nell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 81/2008.
    • La sentenza del 2024 ha ribadito l’importanza di una chiara e precisa esplicitazione delle ragioni del rifiuto di un incarico, in linea con il principio di buona fede sancito dall’art. 1460 del Codice Civile.

In sintesi, la sentenza del 2006 ha stabilito l’incompatibilità tra i ruoli di RSPP e RLS, mentre la sentenza del 2024 ha chiarito che il rifiuto di un incarico deve essere motivato in modo chiaro e preciso per essere considerato legittimo.

Che articolo del codice civile è stato applicato nella sentenza del 2024?

Nella sentenza del 2024 (Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 dicembre 2024, n. 34553), la Corte di Cassazione ha applicato l’art. 1460 del Codice Civile, che disciplina l’eccezione di inadempimento.

La Corte ha ritenuto che il rifiuto di A.A. di assumere l’incarico di RSPP non fosse giustificato da un inadempimento del datore di lavoro. Inoltre, la Corte ha sottolineato che il rifiuto di A.A. era stato espresso in modo generico e immotivato, senza una chiara e precisa esplicitazione delle ragioni del rifiuto, come richiesto dall’art. 1460 del Codice Civile.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha considerato il rifiuto di A.A. illegittimo, confermando la legittimità del suo licenziamento per giusta causa.

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