Indice
- Premessa
- Rilascio e revoca del CIN:
- Quali soggetti sono tenuti a richiedere il CIN?
- Come si richiede il codice CIN non verificato?
- Quali dati struttura si possono modificare autonomamente dopo il CIN?
- Chi è obbligato a richiedere il CIN?
- Come si richiede il CIN tramite BDSR?
- Cosa succede ad una “segnalazione struttura mancante”?
- Quali sanzioni sono previste?
- Dove è possibile controllare il CIN?
- Breve riassunto
Premessa
Lo scopo principale del Codice Identificativo Nazionale (CIN) è quello di regolamentare e garantire una maggiore trasparenza per le strutture ricettive in Italia, comprese quelle destinate agli affitti brevi. Il CIN mira anche a tutelare la concorrenza, la sicurezza del territorio e contrastare le forme irregolari di ospitalità.
Rilascio e revoca del CIN:
Rilascio:
- Il CIN viene rilasciato attraverso la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accessibile tramite la piattaforma online del Ministero del Turismo.
- Per ottenere il CIN, è necessario accedere alla piattaforma BDSR con SPID o CIE. I cittadini stranieri sprovvisti di SPID possono accedere con user e password fornite dal Ministero del Turismo, previa registrazione.
- Una volta effettuato l’accesso, si visualizza l’elenco delle strutture ricettive associate al codice fiscale dell’utente.
- Cliccando su “Dettaglio scheda”, è possibile accedere alla struttura, compilare eventuali dati mancanti e ottenere il CIN.
- Il sistema può richiedere il caricamento di un documento di delega firmato dal titolare e copia della carta d’identità del titolare della struttura ricettiva.
- Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori, incluso l’informativa sul trattamento dei dati personali, si clicca su “Ottieni CIN”.
- A seguito della corretta richiesta, si riceve una notifica via email e si può scaricare il PDF riepilogativo con il numero di protocollo del Ministero del Turismo.
- Revoca:
- Se una segnalazione di struttura mancante dà esito negativo perché è stata riscontrata una irregolarità, il CIN può essere revocato.
- Il CIN può essere revocato a seguito dei controlli della Regione/P.A. competente in caso di irregolarità riscontrate.
Quali soggetti sono tenuti a richiedere il CIN?
I soggetti tenuti a richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) sono:
- I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
- I locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche.
- I locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Anche nei casi in cui la categoria di Agriturismo non sia contemplata all’interno delle normative regionali in materia di turismo, anche per tale categoria è necessario acquisire il CIN.
Si specifica che, sebbene non espressamente indicato nei testi forniti, l’obbligo di richiedere il CIN è valido su tutto il territorio nazionale.
Come si richiede il codice CIN non verificato?
Per richiedere un codice CIN non verificato, è necessario seguire questi passaggi:
- Inviare una segnalazione di struttura mancante: Se la struttura ricettiva non è presente nell’elenco delle strutture associate al proprio codice fiscale sulla piattaforma BDSR, è necessario inviare una segnalazione tramite l’apposito form, cliccando sul bottone “Segnala Struttura mancante”. La segnalazione sarà inoltrata alla Regione/P.A. di competenza per le verifiche e integrazioni necessarie.
- Attendere 30 giorni: Se entro 30 giorni dalla segnalazione, la Regione non ha provveduto a chiudere la segnalazione, si ha la possibilità di ricevere un CIN in stato “non verificato”.
- Richiedere il CIN non verificato: Dopo aver effettuato l’accesso in BDSR, cliccare sulla sezione “segnalazioni di struttura mancante”, trovabile nella parte alta dell’interfaccia, per visualizzare le segnalazioni di struttura mancante fatte in precedenza e associate al proprio codice fiscale. In questa sezione, si può richiedere il CIN per le strutture le cui segnalazioni risultano in stato “NUOVA” o “IN LAVORAZIONE” se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla data di apertura della segnalazione.
- Caricare un documento: Cliccare sul tasto “Richiedi CIN”; comparirà quindi un pop-up dove si potrà caricare un documento attestante l’avvio dell’attività (es. SCIA, CIA, Comunicazione avvio attività all’ente competente o altro) e/o indicarne il riferimento (ad esempio il numero di protocollo o il numero relativo alla SCIA presentata).
Dopo aver completato correttamente la richiesta, comparirà una conferma a schermo che indica il successo dell’operazione.
È importante notare che, sebbene il CIN non verificato possa essere utilizzato fin da subito per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno dello stabile, a seguito dei controlli della Regione/P. A. competente, il CIN potrebbe essere REVOCATO in caso di irregolarità riscontrate. Se la verifica avrà esito positivo, il CIN rimarrà lo stesso e passerà allo stato di “verificato”.
Quali dati struttura si possono modificare autonomamente dopo il CIN?
Dopo aver ottenuto il Codice Identificativo Nazionale (CIN), è possibile modificare autonomamente alcuni dati della struttura tramite il pulsante “modifica dati struttura” presente in fondo al dettaglio scheda della propria struttura. Questa funzione non include la modifica per tutti i campi, ma permette di aggiornare i campi in colore bianco. Per modificare i restanti campi, sarà necessario aprire una segnalazione di dato errato.
Una volta effettuata la modifica dei dati, è necessario scorrere fino in fondo alla pagina, accettare la presa visione indicata e interagire con il pulsante “procedi” per visualizzare la schermata di corretta modifica.
Chi è obbligato a richiedere il CIN?
I soggetti tenuti a richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) sono:
- Titolari o gestori di strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
- Locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche.
- Locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Anche nel caso in cui la categoria di Agriturismo non sia contemplata all’interno delle normative regionali in materia di turismo, è necessario acquisire il CIN.
L’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni. Quindi, se si è soggetti all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, è necessario richiedere anche il CIN ed esporre entrambi i codici. Il CIN, infatti, non sostituisce il codice identificativo regionale/provinciale.
Se non si è in possesso di un codice identificativo regionale/provinciale perché la Regione o Provincia autonoma non lo prevede, è comunque necessario richiedere il CIN. Se, invece, non si è in possesso del codice identificativo regionale/provinciale, sebbene sia previsto nella Regione o Provincia autonoma per la tipologia di struttura, è necessario entrare in possesso di tale codice prima di richiedere il CIN.
Se l’attività di ospitalità è svolta a titolo meramente gratuito, l’obbligo di possedere ed esporre il CIN non sussiste.
Come si richiede il CIN tramite BDSR?
Per richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), è necessario seguire questi passaggi:
- Accesso alla piattaforma BDSR:
- Accedere alla piattaforma BDSR tramite il link: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/.
- Cliccare su “Ottieni CIN”.
- Autenticarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica). I cittadini stranieri (non in possesso di SPID) titolari o gestori di una struttura ricettiva possono accedere con user e password fornite dal Ministero del Turismo, previa registrazione.
- Visualizzazione dell’elenco delle strutture:
- Dopo l’accesso, verranno visualizzate le strutture ricettive associate al proprio codice fiscale.
- Prestare attenzione al check del filtro “Cin Presente” nel caso in cui non si visualizzi la propria struttura.
- Se la struttura non compare, verificare il filtro “Cin Presente” o usare la funzione “Segnalazione Struttura Mancante” posta in fondo alla pagina.
- Richiesta del CIN:
- Cliccare su “Dettaglio scheda” accanto alla struttura per cui si vuole richiedere il codice.
- Compilare eventuali dati mancanti, ovvero i campi con sfondo bianco contrassegnati da asterisco. I dati già compilati dalla Regione o Provincia Autonoma nei campi con sfondo grigio non sono modificabili sulla BDSR.
- Se si è un delegato, caricare un documento di delega firmato dal titolare e copia della carta d’identità del titolare della struttura ricettiva.
- Se il dichiarante è una persona fisica con P.IVA o giuridica, inserire alcune informazioni aggiuntive come la ragione sociale e P.IVA.
- Accettare l’informativa sulla privacy e cliccare su “Ottieni CIN”.
- Notifica e download del PDF:
- Entro pochi minuti si riceverà una mail di notifica dell’avvenuta creazione del CIN.
- Riaccedere alla BDSR e scaricare il PDF di riepilogo della creazione del CIN con il numero di Protocollo del Ministero del Turismo.
Nel caso in cui la struttura non risulti in elenco, è possibile inviare una segnalazione tramite l’apposito form cliccando sul bottone “Segnala Struttura mancante”. La segnalazione sarà inoltrata alla Regione/P.A. di competenza per le necessarie verifiche e integrazioni.
Si ricorda che il termine per il conseguimento del CIN è stato fissato al 1° gennaio 2025.
Cosa succede ad una “segnalazione struttura mancante”?
Una “segnalazione struttura mancante” segue un determinato flusso di lavoro all’interno della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR). Ecco cosa succede:
- Invio della segnalazione: Se una struttura ricettiva non è presente nell’elenco delle strutture associate al proprio codice fiscale sulla piattaforma BDSR, l’utente (titolare, gestore o delegato) può inviare una “segnalazione struttura mancante” tramite un apposito form. In questo form, è necessario indicare tutti i dati della struttura mancante, con i campi contrassegnati da asterisco obbligatori. Il dichiarante deve anche specificare il proprio ruolo (proprietario o gestore).
- Notifica alla Regione/P.A: Una volta inviata, la segnalazione viene inoltrata alla Regione o Provincia Autonoma (P.A.) di competenza per le necessarie verifiche e integrazioni. Gli operatori regionali vengono avvisati tramite email.
- Stati della segnalazione: La segnalazione può assumere diversi stati:
- Nuova: La segnalazione è stata creata dal cittadino e non ancora presa in carico dall’operatore regionale/P.A..
- In lavorazione: La segnalazione è stata presa in carico da un operatore regionale o della P.A. Questo stato non genera notifiche all’utente ed è funzionale ai processi di verifica interni.
- In Lavorazione notifica utente: Come lo stato “In Lavorazione”, ma genera una notifica all’utente.
- Chiusa esito positivo: La segnalazione è stata chiusa entro 30 giorni con esito positivo. L’operatore regionale ha verificato l’esistenza della struttura e l’ha censita o aggiornata nella banca dati regionale o della Provincia Autonoma. Tramite API, la banca dati regionale invia i dati della struttura o aggiorna la struttura già esistente. Il sistema invia una notifica all’utente.
- Chiusa esito negativo: La segnalazione è stata chiusa entro 30 giorni con esito negativo. L’operatore regionale, a seguito di verifiche, non procede ad alcun aggiornamento o censimento. Nessuna struttura viene censita nella banca dati regionale o nella BDSR.
- Annullato: L’utente ha annullato la segnalazione. Questo stato può essere assegnato solo dagli utenti che hanno aperto una segnalazione in stato “nuovo”.
- CIN non verificato: Se entro 30 giorni la Regione non chiude la segnalazione, l’utente ha la possibilità di ottenere un CIN “non verificato”. Trascorsi i 30 giorni dalla creazione della segnalazione in stato “Nuova”, il sistema notifica all’operatore regionale o P.A. che l’utente dichiarante ha ora la possibilità di creare un CIN non verificato associato alla struttura segnalata in autonomia.
- Richiesta del CIN non verificato: Dopo aver effettuato l’accesso in BDSR, cliccare sulla sezione “segnalazioni di struttura mancante”, trovabile nella parte alta dell’interfaccia, per visualizzare le segnalazioni di struttura mancante fatte in precedenza e associate al proprio codice fiscale. In questa sezione, si può richiedere il CIN per le strutture le cui segnalazioni risultano in stato “NUOVA” o “IN LAVORAZIONE” se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla data di apertura della segnalazione [vedi conversazione precedente].
- Verifica e possibili esiti del CIN: Anche dopo aver ottenuto un CIN non verificato, la Regione/P.A. può effettuare controlli. A seguito di tali controlli, il CIN può essere:
- Verificato: Se la verifica ha esito positivo, il CIN rimane lo stesso e passa allo stato di “verificato”.
- Revocato: Se vengono riscontrate irregolarità, il CIN può essere revocato.
- Gestione delle segnalazioni: Gli operatori regionali possono visualizzare e gestire le segnalazioni tramite un’area di backoffice. Gli utenti possono visualizzare lo stato di lavorazione delle proprie segnalazioni e le eventuali note inserite dagli operatori regionali.
- Duplicazione delle segnalazioni: Se sono state aperte più segnalazioni per la stessa struttura, è necessario richiedere il CIN solo per una di esse.
Quali sanzioni sono previste?
Le sanzioni previste per il mancato rispetto delle regole relative al Codice Identificativo Nazionale (CIN) variano a seconda del tipo di infrazione commessa:
- Struttura pubblicizzata o immobile affittato senza il CIN regolarmente ottenuto: Sono previste sanzioni economiche con importi che vanno da 800 € a 8.000 €.
- Mancata esposizione del CIN all’esterno della proprietà o in tutti gli annunci online: Su portali o siti web, può comportare multe di importo compreso tra 500 € e 5.000 €.
È importante notare che le disposizioni relative al CIN sono applicabili a partire dal 2 novembre 2024, ma il termine per il conseguimento del CIN è stato fissato al 1° gennaio 2025, al fine di garantire piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale. Pertanto, dal 2 gennaio 2025 si è suscettibili di sanzione per mancato ottenimento, esposizione e/o pubblicazione del CIN.
Dove è possibile controllare il CIN?
https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ricerca-cin