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Anticipo TFR…..

Da aprile 2024 tutto bloccato

Indice

Premessa

Con comunicazione del 25 aprile 2024, gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali non possono più presentare la domanda per accedere alla misura.
In relazione alla prestazione di anticipazione dei Trattamenti di Fine Servizio (TFS) e dei Trattamenti di Fine Rapporto (TFR), rivolta agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, l’Istituto comunica che dal 25 aprile 2024 non si può più presentare domanda per accedere a questa misura poiché, sulla base delle stime effettuate, l’elevato numero di istanze presentate sta esaurendo i fondi stanziati.
Il regolamento relativo alla prestazione, approvato con deliberazione CdA 9 novembre 2022 n. 219, prevede che l’erogazione avvenga “nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate annualmente nel bilancio dell’INPS”.
Proprio per questo, dal 26 aprile 2024, gli Uffici credito delle sedi e dei poli territoriali e nazionali non possono più accogliere le istanze.

Quali fattori influenzano l’accesso all’anticipo TFR?

L’accesso all’anticipo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è influenzato da diversi fattori, tra cui gli anni di servizio, le motivazioni della richiesta, e i limiti di legge relativi alla percentuale richiedibile e al numero di dipendenti che possono accedervi annualmente.

Ecco i principali fattori che influenzano l’accesso all’anticipo del TFR, secondo le fonti:

  • Anzianità di servizio: Un prerequisito fondamentale per richiedere l’anticipo del TFR è aver maturato almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.
  • Motivazioni della richiesta: La legge stabilisce che l’anticipo del TFR può essere richiesto solo in presenza di specifiche necessità:
    • Spese sanitarie: L’anticipo è concesso per affrontare spese sanitarie relative a terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti. Queste spese devono essere sia necessarie che straordinarie.
    • Acquisto della prima casa: L’anticipo può essere richiesto per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. Questo deve essere documentato con un atto notarile. Tuttavia, la giurisprudenza ha esteso questa possibilità anche a situazioni in cui l’acquisto è in fase di perfezionamento, come nel caso di un verbale di aggiudicazione per un’asta giudiziaria. La Corte Costituzionale ha stabilito che è sufficiente esibire documenti che attestino che l’acquisto è in fase di perfezionamento.
    • Estinzione del mutuo: L’anticipo del TFR può essere richiesto anche per l’estinzione parziale del mutuo sulla prima casa.
    • Costruzione della prima casa: La giurisprudenza di merito equipara l’acquisto della prima casa alla costruzione in proprio della stessa, richiedendo idonea documentazione che dimostri la necessità della spesa.
    • Spese per congedo o formazione: Ulteriori casi di ammissibilità sono spese affrontate dai dipendenti che si avvalgano del diritto di assenza facoltativa o per malattia del bambino, o per congedi di formazione.
  • Limiti quantitativi: L’anticipo non può superare il 70% del trattamento cui il lavoratore avrebbe diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Inoltre, le richieste sono soddisfatte annualmente entro il limite del 10% degli aventi diritto e comunque non oltre il 4% del numero totale dei dipendenti.
  • Unicità della richiesta: L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.
  • Tipologia di contratto: L’anticipo del TFR è disponibile per i lavoratori del settore privato, mentre per i dipendenti pubblici la situazione è diversa. La legge del 1982 esclude l’applicazione delle norme sull’anticipo del TFR al pubblico impiego.
  • Disponibilità dei fondi: Recentemente, l’INPS ha comunicato che le domande per l’anticipo del TFR/TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali non possono più essere presentate a causa dell’esaurimento dei fondi stanziati. L’erogazione avviene nei limiti delle disponibilità finanziarie annualmente destinate nel bilancio dell’INPS.
  • Accordi collettivi: I contratti collettivi o patti individuali possono prevedere condizioni di miglior favore o criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.

È importante notare che, sebbene l’anticipo del TFR sia un diritto in presenza di determinate condizioni, la sua erogazione effettiva può essere soggetta a limiti di budget e a specifiche disposizioni contrattuali o aziendali. Inoltre, l’anticipo è una detrazione del TFR totale che spetta al termine del rapporto lavorativo.

Come la giurisprudenza modella il calcolo del TFR?

La giurisprudenza ha un ruolo fondamentale nel definire come viene calcolato il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), interpretando e applicando l’articolo 2120 del codice civile e le successive modifiche legislative. Ecco alcuni punti chiave su come la giurisprudenza ha plasmato il calcolo del TFR:

  • Principio di onnicomprensività della retribuzione: La giurisprudenza ha affermato che, in generale, nel calcolo del TFR devono essere inclusi tutti gli emolumenti che derivano dal rapporto di lavoro, purché non siano occasionali o a titolo di rimborso spese. Questo significa che non si considera solo lo stipendio base, ma anche altre voci retributive connesse all’attività lavorativa.
  • Evoluzione della nozione di retribuzione: In passato, la retribuzione utile ai fini del TFR doveva essere regolare e continuativa. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che la ripetitività e la frequenza non sono più requisiti necessari; ora si considerano tutti i compensi non sporadici e non occasionali. Sono considerati occasionali solo quelli collegati a ragioni aziendali imprevedibili e fortuite.
  • Deroghe contrattuali: La contrattazione collettiva può derogare al principio di onnicomprensività, limitando la base di calcolo del TFR. Tuttavia, tale deroga deve essere espressa in modo chiaro e univoco. In assenza di una chiara deroga, si applica il principio di onnicomprensività.
  • Trattamento economico aggiuntivo per lavoro all’estero: La giurisprudenza ha stabilito che la natura retributiva o risarcitoria del trattamento economico aggiuntivo per i lavoratori all’estero deve essere accertata dal giudice di merito. Se il compenso è legato al valore professionale della prestazione, rientra nel calcolo del TFR, altrimenti, se è un rimborso spese, ne rimane escluso.
  • Indennità di trasferta: Anche per l’indennità di trasferta, la giurisprudenza ha chiarito che può avere una componente risarcitoria e una retributiva, e spetta al giudice di merito determinare le rispettive quote ai fini del calcolo del TFR.
  • Lavoro straordinario: Il compenso per lavoro straordinario rientra nel calcolo del TFR se non è occasionale, ma è legato all’organizzazione del lavoro. La contrattazione collettiva può escluderlo, ma in modo esplicito. La giurisprudenza ha anche precisato che la continuità del lavoro straordinario non si riferisce alla sua cadenza temporale, ma all’esistenza della prestazione.
  • Retribuzioni prescritte: Anche se alcune retribuzioni sono prescritte, queste possono comunque essere usate come base di calcolo per il TFR, pur non essendo più esigibili come tali.
  • Momento di maturazione del diritto al TFR: Il diritto al TFR sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro e da tale data decorre il termine di prescrizione. L’accantonamento annuale è solo una modalità di calcolo, non crea un diritto autonomo.
  • Anticipo del TFR: L’anticipo del TFR può essere richiesto per specifiche ragioni, come spese sanitarie o acquisto della prima casa. La Corte Costituzionale ha stabilito che l’acquisto della prima casa non deve necessariamente essere documentato con atto notarile, ma si può provare con qualsiasi mezzo idoneo che dimostri l’effettività dell’acquisto. La giurisprudenza ha equiparato l’acquisto alla costruzione o ristrutturazione della prima casa, purché necessaria per l’abitabilità.
  • TFR nel settore pubblico: La disciplina del TFR per i dipendenti pubblici è diversa da quella del settore privato. Per i dipendenti pubblici assunti prima del 1995, la base di calcolo può essere limitata allo stipendio tabellare, senza considerare altre indennità. Inoltre, l’anticipo del TFR non è generalmente riconosciuto nel pubblico impiego, salvo alcune eccezioni. La Corte Costituzionale ha affermato che il differimento del pagamento del TFS per i dipendenti pubblici che raggiungono i limiti di età è una violazione del diritto alla giusta retribuzione.

In sintesi, la giurisprudenza ha avuto un ruolo cruciale nell’interpretare l’articolo 2120 c.c. e nel definire quali somme debbano essere incluse nel calcolo del TFR, garantendo un’applicazione più equa e completa del diritto dei lavoratori. Ha inoltre specificato i termini e le condizioni per l’anticipo del TFR e ha evidenziato le problematiche relative al pagamento del TFS nel settore pubblico.

L’insufficienza di risorse blocca gli anticipi TFR?

Sì, l’insufficienza di risorse può bloccare gli anticipi del TFR, come recentemente evidenziato dalla comunicazione dell’INPS. Ecco i punti principali relativi a questa problematica, basati sulle fonti:

  • Esaurimento dei fondi: L’INPS ha comunicato che, a partire dal 25 aprile 2024, non è più possibile presentare nuove domande per l’anticipo del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Questa decisione è stata presa a causa dell’elevato numero di richieste che hanno esaurito i fondi stanziati.
  • Erogazione nei limiti delle disponibilità finanziarie: L’erogazione dell’anticipo è vincolata alla disponibilità finanziaria annualmente allocata nel bilancio dell’INPS. Questo significa che, anche se un lavoratore soddisfa tutti i requisiti per l’anticipo, la sua richiesta potrebbe essere respinta se non ci sono fondi disponibili.
  • Blocco delle nuove domande: A partire dal 26 aprile 2024, gli uffici credito dell’INPS non possono più accettare nuove istanze per l’anticipo del TFR/TFS. Questo blocco riguarda le nuove richieste, mentre quelle già presentate possono essere accolte se rientrano nei limiti delle disponibilità finanziarie e ottengono l’accettazione da parte dell’Istituto.
  • Domande senza copertura: Le domande presentate che non rientrano nei limiti dei fondi disponibili non vengono formalmente respinte, ma rimangono in attesa di ulteriori istruzioni operative. L’INPS ha comunicato di non procedere al loro mancato accoglimento, rimanendo in attesa di ulteriori istruzioni operative.
  • Interesse per lo strumento: L’elevato numero di domande dimostra il forte interesse per l’anticipo del TFR/TFS, soprattutto tra i dipendenti pubblici.
  • Valutazione di una evoluzione della prestazione: L’INPS, data l’importanza sociale della prestazione, sta valutando un’evoluzione della stessa, considerando l’attuale livello dei tassi d’interesse e la potenziale base di utenti derivante dalla riapertura delle adesioni al fondo.
  • Anticipo come prestito: L’anticipazione del TFR/TFS è un finanziamento a tasso fisso (1% più 0,50% per spese amministrative) che serve ad ovviare ai lunghi tempi di erogazione ordinaria del trattamento, che per i dipendenti pubblici possono arrivare anche a sei o sette anni.

È importante notare che questa situazione di blocco delle nuove richieste è stata influenzata anche da una pronuncia della Corte Costituzionale, la quale ha evidenziato che il differimento del pagamento del TFS contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, specialmente quando aggravato dalla rateizzazione e dagli anticipi erogati da INPS e banche, che comportano un costo per il lavoratore.

Quindi, sebbene l’anticipo del TFR sia un diritto in determinate circostanze, la disponibilità dei fondi è un fattore cruciale che può limitare o bloccare l’accesso a questa prestazione, come si è verificato con la recente sospensione delle nuove richieste da parte dell’INPS.

Cosa stabilisce la Corte Costituzionale riguardo alla tempestività del pagamento del TFS?

La Corte Costituzionale ha stabilito che la tempestività dell’erogazione è un elemento fondamentale della garanzia della giusta retribuzione, non solo la congruità dell’ammontare erogato. Questo principio si applica anche al Trattamento di Fine Servizio (TFS), che è considerato una forma di retribuzione differita.

Ecco i punti chiave della posizione della Corte Costituzionale in merito alla tempestività del pagamento del TFS:

  • Funzione previdenziale e retributiva: Il TFS non è solo una retribuzione differita, ma ha anche una funzione previdenziale, in quanto mira ad aiutare il dipendente a far fronte alle difficoltà economiche che possono sorgere con la cessazione del rapporto di lavoro.
  • Ritardo come lesione della retribuzione: Un pagamento del TFS effettuato con ampio ritardo riduce l’utilità della retribuzione per il lavoratore rispetto a un pagamento tempestivo.
  • Critica al differimento e alla rateizzazione: La Corte ha criticato il differimento e la rateizzazione del pagamento del TFS, soprattutto per i dipendenti che cessano il servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, in quanto queste pratiche compromettono la duplice funzione, retributiva e previdenziale, del TFS.
  • Necessità di un intervento riformatore: La Corte ha evidenziato l’urgenza di un intervento riformatore che garantisca la tempestiva corresponsione del TFS, in quanto l’attuale sistema lede i diritti dei lavoratori e non è sostenuto da una situazione di crisi contingente, ma ha ormai carattere strutturale. La Corte ha sottolineato come le attuali normative che dilazionano i pagamenti del TFS non sono proporzionate e ragionevoli.
  • Anticipazioni come finanziamenti onerosi: La Corte ha inoltre criticato le soluzioni che consentono l’anticipazione del TFS attraverso finanziamenti onerosi, che riversano sul lavoratore il costo della fruizione tempestiva di un emolumento che è parte del compenso dovuto.
  • Tutela della dignità della persona: La Corte ha sottolineato che la garanzia della giusta retribuzione, anche differita, tutela la dignità della persona umana e che il pagamento ritardato del TFS compromette tale tutela.
  • Vincoli temporali alle restrizioni: La Corte ha affermato che le restrizioni dei diritti patrimoniali dei lavoratori devono essere temporali, eccezionali, non arbitrarie e adeguate allo scopo prefisso.
  • Inflazione e valore reale della retribuzione: L’aumento dell’inflazione acuisce l’esigenza di proteggere il valore reale della retribuzione, anche di quella differita, e quindi il ritardo nel pagamento del TFS, non compensato dalla rivalutazione monetaria, incide sulla sua consistenza economica.
  • Discrezionalità del legislatore, ma con limiti: Pur riconoscendo la discrezionalità del legislatore nel definire le modalità di attuazione di una riforma, la Corte ha sottolineato che questa discrezionalità è temporalmente limitata e che la lesione delle garanzie costituzionali richiede un intervento riformatore prioritario.

In sintesi, la Corte Costituzionale ha chiarito che il pagamento tempestivo del TFS è cruciale per garantire il diritto alla giusta retribuzione e per tutelare la dignità dei lavoratori. Ha invitato il legislatore a intervenire per superare il sistema attuale che prevede il differimento e la rateizzazione del pagamento, sistemi ritenuti lesivi dei principi costituzionali.

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