INPS, Pensioni, e Diritti sul Luogo di Lavoro
Indice
- INPS, Pensioni, e Diritti sul Luogo di Lavoro
- Integrazione dei Contributi Pensionistici: Cosa Sapere per il 2025
- Novità in Materia di Licenziamento e Condotta dei Lavoratori
Cari iscritti e simpatizzanti,
Il vostro sindacato CSE-FLPL è costantemente impegnato a tenervi aggiornati sulle ultime novità che riguardano il mondo del lavoro, la previdenza sociale e la tutela dei vostri diritti. In questo nuovo articolo, analizzeremo alcune recenti comunicazioni e sentenze che rivestono particolare importanza per tutti noi, attingendo alle informazioni contenute nelle nostre fonti.
Integrazione dei Contributi Pensionistici: Cosa Sapere per il 2025
L’INPS ha recentemente fornito importanti indicazioni riguardo alla possibilità di integrare i contributi pensionistici mancanti attraverso versamenti volontari per l’anno 2025. Anche se impropriamente definito “acquisto” di contributi, questo meccanismo permette ai lavoratori che hanno avuto carriere discontinue di proseguire autonomamente i versamenti per raggiungere il diritto alla pensione.
Chi può usufruirne?
Questa opzione è pensata per coloro che hanno cessato ogni attività lavorativa e necessitano di completare i contributi mancanti. Possono accedervi ex lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati, inclusi gli iscritti alla Gestione Separata e coloro che hanno avuto contratti part-time. È fondamentale sottolineare che il richiedente non deve avere alcun rapporto di lavoro attivo con obbligo contributivo.
Come funziona?
Per accedere ai versamenti volontari è necessario ottenere un provvedimento autorizzativo dall’INPS, previa presentazione di una richiesta telematica tramite il sito dell’Istituto (con SPID, CIE o CNS) o tramite un patronato. Una volta ottenuta l’approvazione, i versamenti devono essere effettuati trimestralmente, senza possibilità di pagamento in un’unica soluzione annuale. È comunque possibile interrompere e riprendere i versamenti senza perdere il diritto a proseguire.
Quanto costa nel 2025?
Secondo la circolare INPS n. 58/2025, l’importo per coprire un anno di contributi è stato aggiornato a 4.141 euro, in aumento rispetto ai 4.109 euro del 2024. Tuttavia, l’importo effettivo dipende dalla data di ottenimento dell’autorizzazione.
- Per autorizzazioni entro il 31 dicembre 1995, l’aliquota è del 27,87% sull’ultimo stipendio percepito.
- Per autorizzazioni successive, l’aliquota sale al 33%.
Indipendentemente dall’aliquota, è previsto un reddito minimo settimanale (fissato a 241,36 euro nel 2025) che garantisce una copertura pensionistica adeguata. L’importo minimo da versare a settimana è di 79,65 euro, che corrisponde al totale annuo di 4.141,74 euro. Per chi supera una certa soglia di reddito (fissata a 55.448 euro nel 2025), si applicano contributi aggiuntivi.
Per gli iscritti alla Gestione Separata:
Il calcolo del contributo volontario si basa sull’aliquota IVS in vigore per chi non ha altra copertura previdenziale. Nel 2025, questa aliquota è del 33% per i lavoratori senza partita IVA e del 25% per i professionisti. Considerando il reddito minimo annuo di 18.555 euro, il versamento minimo richiesto è di:
- 4.638,84 euro all’anno (o 386,57 euro al mese) per i titolari di partita IVA.
- 6.123,24 euro all’anno (o 510,27 euro al mese) per gli altri iscritti.
Questo strumento può essere fondamentale per molti lavoratori per assicurarsi un futuro previdenziale più sereno. Vi invitiamo a valutare attentamente questa possibilità e a rivolgervi ai nostri uffici per ricevere supporto e chiarimenti.
Novità in Materia di Licenziamento e Condotta dei Lavoratori
La giurisprudenza continua a fornire importanti interpretazioni in materia di licenziamento e diritti dei lavoratori. Recentemente, la Cassazione si è espressa su diverse questioni cruciali:
Rilevanza disciplinare della condotta extralavorativa:
La Cassazione ha ribadito che una condotta illecita extralavorativa del lavoratore può avere rilevanza disciplinare, in quanto il lavoratore è tenuto a comportamenti che non ledano gli interessi morali e materiali del datore di lavoro. Sarà compito del giudice di merito valutare la gravità dei fatti accertati in sede penale per stabilire se costituiscano giusta causa di recesso.
Sospensione dal lavoro e malattia:
In un caso di dipendente sospeso per concussione mentre era in malattia, è stato chiarito che lo stato di malattia precedente non prevale sulla causa disciplinare legata alla responsabilità penale del lavoratore, rendendo inapplicabili le tutele previste dall’art. 2110 del Codice Civile.
Assenza ingiustificata durante il congedo per cure:
La Cassazione ha precisato che l’assenza per congedo per cure, per essere giustificata ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 119/2011, deve essere supportata da una richiesta di un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica che attesti la necessità delle cure in relazione all’infermità invalidante riconosciuta. La semplice attestazione successiva dell’erogazione delle cure non è sufficiente.
Molestie basate sull’orientamento sessuale:
Con l’ordinanza n. 6345 del 10.03.2025, la Cassazione ha affermato che rivolgere frasi offensive sull’orientamento sessuale di un collega integra una forma di molestia, per la cui sussistenza non è richiesta l’intenzione soggettiva dell’autore. Questo sottolinea l’importanza di un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo.
Abuso del congedo parentale:
La sentenza n. 6993 del 16.03.2025 della Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente che, per un brevissimo periodo durante il congedo parentale, si era allontanato dal figlio per occuparsi della madre malata, data la situazione particolare e urgente. Questa sentenza evidenzia la necessità di valutare attentamente le singole circostanze prima di procedere con un licenziamento per presunto abuso del congedo parentale.
Queste pronunce della Cassazione forniscono importanti chiarimenti sui diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il CSE-FLPL rimane a disposizione per fornire consulenza e supporto in caso di necessità.
Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su tutte le novità del mondo del lavoro e della previdenza sociale. Insieme, siamo più forti!
La Segreteria CSE-FLPL