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Articolo 187 CDS Stupefacenti

Cosa Cambia per gli Operatori e la Novità dall’Ordinanza di Pordenone

Indice

Cari colleghi, operatori di Polizia Locale e forze dell’ordine,

L’applicazione del Codice della Strada è pane quotidiano del nostro lavoro, e tra le violazioni più complesse da gestire vi è sicuramente quella relativa alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, disciplinata dall’Articolo 187 del Codice della Strada (CDS). Recentemente, questa normativa è stata oggetto di importanti modifiche e di un significativo dibattito giurisprudenziale, che meritano la nostra attenzione.

L’Articolo 187 CDS Prima della Riforma

Prima dell’entrata in vigore della Legge 25 novembre 2024, n. 177, l’Articolo 187 sanzionava chi guidava “in stato di alterazione psicofisica, dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”. Era un reato definito di “pericolo concreto”. Questo significava che per configurare il reato non bastava la mera assunzione della sostanza, ma era necessario dimostrare che il conducente si trovasse effettivamente in uno stato di alterazione capace di compromettere la sua capacità di guida e creare un pericolo per la sicurezza stradale. La prova dello “stato di alterazione” si basava su due elementi: l’accertamento tecnico-biologico della presenza di sostanze e l’accertamento dello stato di alterazione stesso, che poteva essere desunto anche da elementi sintomatici esterni, dalla visita medica, o dalle modalità della condotta di guida. La giurisprudenza aveva inoltre evidenziato che l’esito positivo delle sole analisi delle urine non era sufficiente a dimostrare l’attualità dello stato di alterazione, in quanto le tracce potevano persistere a lungo; si riteneva preferibile l’accertamento su campioni ematici o salivari, più attendibili per provare l’assunzione recente e l’attualità degli effetti.

Le Modifiche della Legge 177/2024: Via lo “Stato di Alterazione”

La Legge 177/2024 ha eliminato dall’Articolo 187 le parole “in stato di alterazione psico-fisica”. Di conseguenza, la formulazione attuale punisce semplicemente “Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”. Questo cambiamento ha trasformato, almeno nelle intenzioni del legislatore, un reato di pericolo concreto in un reato di “pericolo astratto”, dove la mera positività al test diventerebbe sufficiente per la contestazione del reato, a prescindere dall’effettiva incidenza sulla capacità di guida.

Come Avvengono i Controlli (Procedura Attuale)

Indipendentemente dalla recente modifica legislativa e dalle discussioni sulla sua legittimità, le procedure di controllo per l’accertamento dell’uso di droghe alla guida, come descritte nelle fonti, seguono passaggi specifici:

  1. Test Preliminari Non Invasivi: Gli organi di Polizia stradale possono sottoporre i conducenti a “accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili”. Questi possono includere test salivari rapidi o altri strumenti per rilevare i primi segnali.
  2. Accertamenti Tossicologici Analitici: Se il test preliminare dà esito positivo o vi è un “ragionevole motivo di ritenere che il conducente… si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”, gli agenti possono sottoporre il conducente a “accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale” prelevati secondo direttive specifiche.
  3. Prelievo di Liquidi Biologici: Se non è possibile effettuare il prelievo di fluido orale o il conducente rifiuta, gli agenti lo accompagnano presso strutture sanitarie (fisse o mobili della polizia, pubbliche o accreditate) per il “prelievo di campioni di liquidi biologici” (es. sangue, urine) per gli esami necessari.
  4. Esami di Laboratorio: I campioni prelevati sono “compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi”.
  5. In Caso di Incidente: Le medesime disposizioni si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di soccorso e rilevamento. Le strutture sanitarie, su richiesta della Polizia, effettuano accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti e sottoposti a cure mediche. Possono riguardare contestualmente anche il tasso alcoolemico. Le strutture sanitarie rilasciano la certificazione alla Polizia.
  6. Rifiuto di Sottoporsi agli Accertamenti: Il rifiuto di sottoporsi ai test è sanzionato con le stesse pene previste per la guida sotto l’effetto di droghe, con revoca della patente in caso di recidiva. Inoltre, il prefetto dispone la sospensione cautelare della patente e ordina la visita medica.

Cosa Succede in Caso di Positività (Secondo la Legge Modificata)

Secondo l’attuale formulazione dell’Articolo 187 CDS, la positività agli accertamenti, anche preliminari in attesa di conferma, comporta conseguenze significative:

  • Ritiro Immediato della Patente: Se l’esito degli accertamenti definitivi non è subito disponibile e il test preliminare è positivo, la patente può essere ritirata per un periodo “non superiore a dieci giorni” in attesa dei risultati.
  • Sanzioni Penali e Amministrative: L’accertamento del reato comporta l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi a un anno. Consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni.
  • Patente: La durata della sospensione è raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. Le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà per i conducenti professionali.
  • Confisca del Veicolo: Con la sentenza di condanna o applicazione della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo usato per il reato, salvo che appartenga a persona estranea.
  • Aggravanti: Le pene sono raddoppiate se il conducente provoca un incidente stradale. L’ammenda è aumentata da un terzo alla metà se il reato è commesso tra le 22:00 e le 07:00.
  • Revoca della Patente: La patente è “sempre revocata” in caso di recidiva nel triennio o se il reato è commesso da determinati conducenti (es. professionali). È “sempre revocata” se il conducente provoca un incidente stradale. La revoca è disposta anche se l’accertamento medico obbligatorio attesta l’inidoneità alla guida.
  • Nuova Patente: In caso di revoca, l’interessato non può conseguire una nuova patente prima di tre anni dalla data del provvedimento di revoca.

Il prefetto, sulla base dell’esito positivo degli accertamenti, dispone in ogni caso che il conducente si sottoponga a visita medica. In caso di inidoneità, è sempre disposta la revoca della patente.

Lavori di Pubblica Utilità

Al di fuori dei casi di incidente, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità (LPU), consistente in attività non retribuite a favore della collettività, specie nel campo della sicurezza stradale o in programmi terapeutici per tossicodipendenti. L’esito positivo del LPU estingue il reato, riduce della metà la sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo. La violazione degli obblighi del LPU comporta la revoca della pena sostitutiva e il ripristino di quella originaria e delle sanzioni amministrative.

L’Ordinanza del Tribunale di Pordenone: Un Passo Indietro?

È in questo quadro normativo, segnato dalla soppressione del requisito dello “stato di alterazione”, che si inserisce l’importante ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Pordenone dell’8 aprile 2025.

Il Tribunale, accogliendo una richiesta della Procura, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’Articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) della Legge 177/2024, proprio nella parte in cui ha eliminato dall’Articolo 187 CDS il riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica”.

Secondo il GIP di Pordenone, questa modifica violerebbe diversi principi costituzionali:

  • Principio di Ragionevolezza e Proporzionalità (Art. 3 Cost.): Appare “manifestamente irragionevole e iniquo” ritenere sufficiente la mera positività alla sostanza stupefacente senza alcuna indagine sui suoi effetti sulla capacità di guida. Questo sanziona penalmente anche chi non presenta alcuna sintomatologia e non provoca alcun pericolo. La trasformazione da reato di pericolo concreto a pericolo astratto è sproporzionata e eccessivamente afflittiva per condotte che potrebbero essere inoffensive.
  • Principio di Uguaglianza (Art. 3 Cost.): La norma tratta allo stesso modo situazioni diverse (chi è alterato e chi non lo è ma risulta positivo) e in modo diverso situazioni uguali (il mero assuntore abile alla guida rispetto a qualsiasi altro soggetto). Viene evidenziata anche la disparità con la disciplina della guida in stato di ebbrezza (Art. 186 CDS), che prevede soglie quantitative, e con le circostanze aggravanti di omicidio/lesioni stradali, che richiedono lo “stato di alterazione psico-fisica”.
  • Principi di Tassatività, Determinatezza e Offensività (Art. 25, comma 2 Cost.): Eliminare lo stato di alterazione rende la norma meno chiara, non consentendo di distinguere adeguatamente le condotte punibili e generando incertezza per il cittadino. Abbandonando la verifica dell’effettiva alterazione, la norma punirebbe la “condotta del soggetto” basandosi su una “presunzione assoluta di maggiore pericolosità” del soggetto assuntore, piuttosto che sulla concreta offensività della condotta (“diritto penale d’autore” anziché “offensività in concreto”). Non permette nemmeno di distinguere tra assunzione terapeutica o ludica ai fini dell’offensività.
  • Principio della Finalità Rieducativa della Pena (Art. 27, comma 3 Cost.): Una pena sproporzionata a fronte di un fatto potenzialmente inoffensivo non può essere percepita come giusta e, di conseguenza, non può assolvere alla sua funzione rieducativa.

Il Tribunale di Pordenone ha ritenuto la questione rilevante per il procedimento in corso (una richiesta di decreto penale di condanna basata sulla positività agli oppiacei rilevata nelle urine, ma non nel sangue, di un’imputata coinvolta in un incidente). La sua decisione sull’emissione del decreto dipende dall’accoglimento o meno della questione da parte della Corte Costituzionale.

L’ordinanza sottolinea inoltre che l’eliminazione del requisito dell’alterazione renderebbe superata la giurisprudenza che valorizzava gli accertamenti ematici rispetto alle urine per l’attualità dell’alterazione, e che richiedeva la prova sintomatica.

Implicazioni per l’Attività Operativa

Questa ordinanza, sebbene non annulli la legge attuale, segnala una forte criticità e un potenziale ritorno al passato, nel caso in cui la Corte Costituzionale accogliesse la questione.

Per noi operatori di Polizia Locale, questo significa che, mentre continuiamo ad applicare la legge come attualmente modificata (quindi contestando il reato anche sulla base della mera positività), è fondamentale essere consapevoli di questo dibattito e delle sue possibili evoluzioni. L’esito del giudizio della Corte Costituzionale sarà determinante per definire se in futuro sarà nuovamente necessario provare lo “stato di alterazione” oltre alla positività alla sostanza.

In attesa di sviluppi, la corretta esecuzione e verbalizzazione delle procedure di controllo, la raccolta di eventuali elementi sintomatici osservati (modalità di guida, comportamento del conducente, ecc.), e la richiesta di accertamenti biologici nei casi previsti, rimangono aspetti cruciali per garantire la solidità degli accertamenti e la tenuta in sede giudiziaria. È chiaro che la questione sollevata dal Tribunale di Pordenone evidenzia la potenziale fragilità della nuova normativa e l’importanza di un approccio probatorio completo, che non si limiti al solo esito del test.

Rimaniamo aggiornati sull’evoluzione di questa importante vicenda legale.

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