Grosse perplessità su come operare
Indice
- Grosse perplessità su come operare
- Premessa
- Quali lacune normative emergono riguardo alle patenti a punti lavoro?
- Quali requisiti occorrono per ottenere la patente a crediti?
- Quali sono le eccezioni all’obbligo di possesso della patente a crediti?
- Quali sono le sanzioni per la mancanza della patente o crediti insufficienti?
- Quando la patente a crediti può essere revocata?
- Il podcast con un accento straniero
Premessa
Il primo documento, estratto da “Puntosicuro“, critica l’ambiguità di una nota ufficiale riguardo alla vigilanza sulla sicurezza sul lavoro, evidenziando il rischio di omissioni di atti d’ufficio da parte delle ASL e sottolineando la chiarezza degli obblighi già previsti dalla legge, in particolare dall’articolo 91 del Testo Unico sulla Sicurezza.
Quali lacune normative emergono riguardo alle patenti a punti lavoro?
Le fonti evidenziano diverse lacune normative e operative riguardanti la patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili.
Difficoltà applicative
- Mancanza di strumenti di verifica immediata: La Nota inviata alle ASL non chiarisce come verificare in modo pratico e immediato il possesso della patente o la sua richiesta. Sebbene la verifica possa essere effettuata sul campo richiedendo l’esibizione della patente o della documentazione, la Nota non lo specifica, lasciando spazio a possibili interpretazioni che potrebbero limitare l’applicazione della normativa.
- Rischio di omissione di atti d’ufficio: La mancanza di chiarezza sulle modalità di verifica potrebbe portare ad una mancata contestazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria delle ASL, configurando una potenziale omissione di atti d’ufficio.
Obblighi e responsabilità
- Mancata definizione delle responsabilità in caso di mancata verifica: La Nota non chiarisce le responsabilità del committente o del responsabile dei lavori nel caso in cui l’impresa esecutrice o il lavoratore autonomo non siano in possesso della patente a crediti. L’articolo 91 del D.Lgs. 81/2008 impone l’obbligo di verifica, ma non specifica le conseguenze in caso di inadempienza.
- Ambiguità sulla data di affidamento dei lavori: Non è chiaro se la sanzione prevista dall’art. 157 del D.Lgs. 81/2008 si applichi anche ai lavori affidati prima del 1° ottobre 2024, data di entrata in vigore dell’obbligo di possesso della patente.
Aspetti procedurali
- Definizione del valore dei lavori: Non è specificato come determinare il valore dei lavori nel caso in cui le parti non lo abbiano formalizzato nel contratto.
- Competenza per l’accertamento dell’illecito: La normativa non specifica quali organi di vigilanza siano competenti per l’accertamento dell’illecito e l’irrogazione della sanzione.
Ulteriori indicazioni
La circolare n. 4/2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro promette ulteriori indicazioni operative, anche in relazione a eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. È auspicabile che queste indicazioni chiariscano le lacune normative e operative evidenziate, al fine di garantire una corretta applicazione della normativa e una maggiore sicurezza nei cantieri edili.
Quali requisiti occorrono per ottenere la patente a crediti?
Per ottenere la patente a crediti, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono soddisfare i seguenti requisiti:
- Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura: Questo requisito è fondamentale per dimostrare l’esistenza legale dell’impresa o del lavoratore autonomo.
- Adempimento degli obblighi formativi: Datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro devono aver completato la formazione prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Possesso del DURC in corso di validità: Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attesta la regolarità contributiva dell’impresa.
- Possesso del DVR, nei casi previsti: Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è obbligatorio per le imprese che presentano rischi specifici per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- Possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti: Questo requisito è necessario per dimostrare la regolarità fiscale dell’impresa.
- Designazione del RSPP, nei casi previsti: La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è obbligatoria per le imprese che presentano determinati rischi.
Non tutti i requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. Alcuni sono richiesti solo alle imprese e non ai lavoratori autonomi, come il possesso del DVR e la designazione del RSPP. Altri sono richiesti solo in determinate ipotesi, come gli obblighi formativi per i lavoratori autonomi che utilizzano attrezzature specifiche.
La dichiarazione del possesso di tali requisiti avviene tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Eventuali falsità nelle autocertificazioni sono punibili penalmente.
Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri possono presentare una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di un documento riconosciuto dalla legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti, anche i soggetti stranieri devono richiedere la patente come le imprese e i lavoratori autonomi italiani, dichiarando il possesso degli stessi requisiti.
Quali sono le eccezioni all’obbligo di possesso della patente a crediti?
Esistono alcune eccezioni all’obbligo di possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili.
Eccezioni previste dalla normativa:
- Attività di mera fornitura o prestazioni intellettuali: Sono esclusi dall’obbligo di patente i soggetti che effettuano mere forniture di materiali o attrezzature, o che svolgono prestazioni di natura intellettuale, come ingegneri, architetti e geometri.
- Imprese in possesso dell’attestazione SOA di qualificazione, in classifica pari o superiore alla III: Queste imprese sono esentate dall’obbligo della patente a crediti, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
- Periodo di attesa del rilascio della patente: Nelle more del rilascio della patente, è consentito lo svolgimento delle attività, a meno che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro non comunichi l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
- Completamento di lavori già avviati: Se un’impresa o un lavoratore autonomo, già in possesso di patente, subisce una decurtazione di crediti che porta il punteggio sotto la soglia minima di 15 durante l’esecuzione di un appalto o subappalto, è consentito il completamento delle attività in corso, a condizione che i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. Questa eccezione si applica solo se il valore dei lavori eseguiti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, come indicato nel capitolato o contratto, è pari o superiore al 30% del valore totale.
Eccezioni previste per il periodo transitorio (23 settembre 2024 – 31 ottobre 2024):
- Durante questo periodo, era possibile operare in cantiere presentando un’autocertificazione/autodichiarazione tramite PEC attestante il possesso dei requisiti.
È importante notare che l’eccezione per il completamento dei lavori già avviati non si applica a coloro che sono privi di patente o che non hanno presentato la relativa richiesta tramite il portale dedicato.
Inoltre, le sanzioni previste per la mancanza della patente si applicano solo ai lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024, data di entrata in vigore dell’obbligo.
Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a possedere un documento equivalente alla patente a crediti (per i Paesi UE) o un documento riconosciuto dalla legge italiana (per i Paesi extra UE). In assenza di questi documenti, devono richiedere la patente italiana e dichiarare il possesso dei requisiti previsti per i soggetti italiani.
Quali sono le sanzioni per la mancanza della patente o crediti insufficienti?
La mancanza della patente a crediti o il possesso di una patente con un punteggio inferiore a 15 crediti comporta l’applicazione di diverse sanzioni per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili.
Sanzioni per l’impresa o il lavoratore autonomo:
- Sanzione amministrativa: pari al 10% del valore dei lavori affidati nel cantiere, con un minimo di 6.000 euro. Questa sanzione non è soggetta alla procedura di diffida prevista dall’art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.
- Esclusione dai lavori pubblici: per un periodo di sei mesi, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.
Sanzioni per il committente o il responsabile dei lavori:
- Mancata verifica del possesso della patente o dell’attestazione SOA: sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 euro, soggetta a diffida.
È importante sottolineare che:
- Le sanzioni si applicano solo ai lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024, data di entrata in vigore dell’obbligo di possesso della patente.
- L’obbligo di verifica del possesso della patente da parte del committente o del responsabile dei lavori si estende anche ai casi di subappalto.
- La sanzione per il committente o responsabile dei lavori si applica indipendentemente dal numero di imprese o lavoratori autonomi per i quali non è stato verificato il possesso del titolo abilitante.
Per quanto riguarda la determinazione del valore dei lavori ai fini del calcolo della sanzione, la Circolare n. 4/2024 precisa che:
- Si deve considerare il valore dei lavori previsti nel singolo appalto o subappalto, come riportato nel capitolato o contratto sottoscritto, e non il valore complessivo dei lavori del cantiere.
- L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo, che deve dimostrare il valore dei lavori eseguiti.
Infine, è previsto l’allontanamento dal cantiere dell’impresa o del lavoratore autonomo che opera in assenza di patente o con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti, ad eccezione dei casi in cui sia consentito il completamento dei lavori già avviati.
Quando la patente a crediti può essere revocata?
La patente a crediti può essere revocata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti necessari per il rilascio della patente stessa. La revoca avviene a seguito di un controllo successivo al rilascio che accerti la falsità della dichiarazione.
Il Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024 specifica che l’INL procede alla revoca della patente “nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio”.
L’accertamento della dichiarazione non veritiera può essere effettuato da:
- Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio.
- Ispettorato d’area metropolitana competente per territorio.
- Direzione interregionale del lavoro competente per territorio, in caso di imprese straniere o localizzate in territori di competenza di più Direzioni interregionali.
L’adozione del provvedimento di revoca non può prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione sulla gravità dei fatti.
Trascorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.