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Tempo lavoro

Altra sentenza che conferma cosa è il tempo lavoro e che deve essere retribuito!

Indice

Cosa è il tempo lavoro

“ai fini della misurazione dell’orario di lavoro, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro; ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l’arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all’interno dell’azienda nell’espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli”

A chi spetta l’onere della prova?

A questo punto è importante stabilire se il tempo trascorso dal Lavoratore è effettivamente prodromico ed accessorio allo svolgimento della sua mansione. A chi spetta dimostrare che questo tempo all’interno del luogo di lavoro sia effettivamente tempo/lavoro?
“il datore di lavoro deve provare che il Lavoratore sia sul luogo di lavoro libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico”

L’ordinanza del 28 maggio 2024 n. 14848

I punti salienti

Il tempo retribuito

il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie.

Gli spostamenti

Gli spostamente, ai fini della computabilità del tempo per raggiungere il luogo di lavoro, rientrano nell’attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione lavorativa (Cass. 27008/2023)

Analogia di prestazioni

La stessa soluzione adottata per gli spostamenti è da sempre estesa nella giurisprudenza di legittimità a tutte le attività preparatorie e preliminari alla prestazione lavorativa (ordinanza 27799/2017, ordinanza n. 12935/2018)

Misurazione del tempo

La sentenza n. 13466 del 29/05/2017 ha affermato il principio secondo cui “ai fini della misurazione dell’orario di lavoro, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro; ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l’arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all’interno dell’azienda nell’espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico.

Conclusioni

Ogni qualvolta il Lavoratore si trovi sul luogo di lavoro e non è libero di decidere cosa fare, ma è assoggetato al volere del Datore di Lavoro, DEVE essere retribuito.

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