Prima di essere adibiti al lavoro, è indispensabile la formazione?
Indice
- Prima di essere adibiti al lavoro, è indispensabile la formazione?
- Premessa
- Fatto accaduto
- Precisazione sulla formazione ricevuta
- Nesso causale
- La sentenza
- Conclusioni
- Considerazioni finali
Premessa
Questa discussione è già stata affrontata nel Comune di Genova proprio su richiesta di un RLS e la risposta fu negativa. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (esterno) rispose che per la mansione svolta non era del tutto indispensabile a tal punto che alcuni Lavoratori non l’avevano ricevuta.
Fatto accaduto
B.B., assunto come lavoratore interinale da circa un mese con mansioni di letturista (addetto alla lettura dei contatori), fin dall’inizio del rapporto e così pure il giorno dell’infortunio, era in affiancamento al lavoratore più anziano C.C., assunto due anni prima: i due operavano nel senso che B.B. doveva calarsi all’interno del tombino per effettuare la lettura del contatore, dopo che il collega C.C. avesse provveduto a sollevare e mettere in sicurezza il chiusino con le leve in dotazione. Il 16 ottobre 2018, ……….. C.C. aveva sollevato il chiusino con un attrezzo a sua disposizione ad un palmo da terra, quando il tombino gli era scivolato: B.B., che si trovava di fronte a lui inginocchiato, aveva improvvisamente allungato le mani nel tentativo di afferrarlo e era rimasto con il dito schiacciato dal tombino in caduta. A seguito dell’infortunio, B.B. aveva riportato lesioni personali gravi costituite da “trauma schiacciamento terzo dito mano sinistra con amputazione della falange distale” risultate guaribili in più di 40 giorni e con indebolimento permanente dell’organo della prensione.
Precisazione sulla formazione ricevuta
B.B. aveva già ricevuto una formazione di base sulla sicurezza; era in fase di affiancamento ad un lavoratore esperto e avrebbe dovuto partecipare dopo qualche giorno ad un’ulteriore parte di corso di formazione più specifico. L’istruttoria del processo aveva chiarito che il gesto di B.B. era stato improvviso e che la sua formazione era in corso, tanto che anche la presenza del collega C.C. doveva intendersi come parte di tale percorso di formazione.
Nesso causale
Durante il processo non è stato motivato in che senso la partecipazione di B.B. al corso di formazione specifica, che avrebbe dovuto tenersi di lì a pochi giorni, avrebbe potuto impedire il verificarsi dell’evento.
La sentenza
Questa vicenda è stata discussa in tribunale in tutti i gradi di giudizio e ha portato alla sentenza di Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301 – Infortunio del lavoratore interinale con mansioni di letturista. Obblighi di formazione
Conclusioni
La Corte ha escluso motivatamente che nel caso di specie la condotta del lavoratore infortunatosi, che di istinto aveva cercato di afferrare il tombino, potesse essere qualificata come abnorme e valesse perciò ad interrompere il nesso di causalità con l’evento, rilevando che essa non si era realizzata in ambito “avulso dal procedimento lavorativo a cui era stato addetto”. Gli obblighi che il datore di lavoro non aveva ottemperato – hanno osservato i giudici – miravano proprio a scongiurare eventi determinati da condotte imprudenti o comunque colpose del lavoratore.
Considerazioni finali
Preso atto che anche la Corte di Cassazione conferma le convinzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, auspichiamo che il Comune di Genova e i Datori di Lavoro designati siano più attenti nel scegliere gli RSPP e diano più ascolto agli RLS.